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Settore: Norme Fiscali doc n° 115 del: 30/09/2012
 
 
  Novità sul Modello EAS: termine prorogato al 31 dicembre 2012
 
 

Contenuto Completo:

Dimenticato di inviare il modello EAS? Scivola al 31 dicembre 2012 il termine per l’invio tardivo.  

 Con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state introdotte disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.

 La circolare n°38/E del 28 settembre 2012 fornisce chiarimenti in merito ad alcune delle semplificazioni introdotte dall’articolo 2 del decreto con riferimento a comunicazioni ed adempimenti fiscali.

L’articolo 2, comma 1, del decreto introduce una particolare forma di ravvedimento operoso (remissione in bonis) che può riguardare anche l’omesso invio del modello EAS, ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

A tal fine si ricorda che l’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008 ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli. Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.

Beneficiando dell’istituto della remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro. Così, ad esempio, un ente, che si è costituito a gennaio 2012 e per il quale non sia stato inviato tempestivamente il modello EAS, può inviare quest’ultimo entro il 1° ottobre.

Peraltro, in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, si ritiene che, in attuazione di principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, il termine entro cui regolarizzare le omissioni sopra individuate - compresi gli adempimenti omessi nel periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto successivamente al 2 marzo 2012 - sia il 31 dicembre 2012.

Ovviamente la sanzione di 258 euro (il codice tributo DA INSERIRE NELLA COLONNA “ERARIO” è 8114) è da versare se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora effettuato alcun accesso contestando eventuali mancanze.


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