Dimenticato di inviare il modello EAS?
Scivola al 31 dicembre 2012 il termine per l’invio tardivo.
Con il decreto legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono
state introdotte disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari,
volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese.
La circolare n°38/E
del 28 settembre 2012 fornisce chiarimenti in merito ad alcune delle
semplificazioni introdotte dall’articolo 2 del decreto con riferimento a
comunicazioni ed adempimenti fiscali.
L’articolo 2, comma 1, del decreto introduce una particolare forma di
ravvedimento operoso (remissione in bonis) che può riguardare anche l’omesso invio del modello EAS,
ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini
dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti
associativi dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
A tal fine si ricorda che
l’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008 ha
stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei
corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo
devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente
rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni
controlli. Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60
giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Beneficiando dell’istituto
della remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti
sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro
il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il
modello entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo
all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro. Così, ad esempio, un ente, che si è costituito a
gennaio 2012 e per il quale non sia stato inviato tempestivamente il modello
EAS, può inviare quest’ultimo entro il 1° ottobre.
Peraltro, in sede di prima applicazione
della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito
all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento
omesso, si ritiene che, in attuazione di principi di tutela dell’affidamento e
della buona fede, il termine entro cui regolarizzare le omissioni sopra
individuate - compresi gli adempimenti omessi nel periodo d’imposta per il
quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto
successivamente al 2 marzo 2012 - sia il 31 dicembre 2012. Ovviamente la sanzione di 258
euro (il codice tributo DA INSERIRE NELLA COLONNA “ERARIO” è 8114) è da versare
se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora effettuato alcun accesso contestando
eventuali mancanze.
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